Una domanda frequente
La domanda è tra le più frequenti che un pedagogista si senta rivolgere: «Ma qual è la differenza con lo psicologo?». La risposta è semplice: sono due professioni con oggetti diversi, che possono incontrare la stessa persona, ciascuna con il proprio sguardo.
Pedagogista e psicologo fanno cose diverse: guardano alla persona da prospettive proprie e operano con strumenti concettualmente distinti. Conoscere la differenza permette alle persone di scegliere il tipo di aiuto più adeguato al proprio bisogno.
Due formazioni, due sguardi
La differenza è di paradigma. Il pedagogista si forma nell’orizzonte dell’educabilità e assume come oggetto i processi educativi, formativi e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Osserva le condizioni relazionali, ambientali, didattiche e familiari che favoriscono o ostacolano lo sviluppo, valuta i bisogni educativi e progetta interventi pedagogici. Esercita queste funzioni anche sul terreno della salute mentale, con gli strumenti dell’educazione.
Lo psicologo si forma nello studio del funzionamento psicologico e opera, secondo l’articolo 1 della Legge 56/1989, mediante strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, l’abilitazione-riabilitazione e il sostegno in ambito psicologico. Quando possiede la specifica specializzazione prevista dalla legge può esercitare anche la psicoterapia.
Questa distinzione ha conseguenze concrete per chi deve decidere a quale professionista rivolgersi.
La differenza epistemologica: cura educativa e cura terapeutica
Nel lessico pedagogico la parola cura indica responsabilità educativa, attenzione, accompagnamento e promozione delle risorse nei processi di sviluppo e apprendimento, con un oggetto proprio. Il sostegno psicologico e la psicoterapia appartengono invece a specifici ambiti professionali e, per la psicoterapia, richiedono la formazione specialistica prevista dall’articolo 3 della Legge 56/1989.
La cura educativa si rivolge alla persona che vive una difficoltà, una transizione o un blocco evolutivo e ricerca le condizioni che possano sostenerne la crescita. Lo specialista in pedagogia clinica opera sull’ambiente, sulle relazioni, sulle strategie educative e sulla riattivazione delle risorse della persona e del contesto. La prestazione pedagogica ha strumenti propri: osservazione, colloquio educativo, progettazione e verifica; l’interpretazione dell’inconscio, i test con finalità psicodiagnostica e la diagnosi clinica appartengono ad altri mandati professionali.
La Legge 55/2024 definisce il pedagogista come specialista dei processi educativi che opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica; ne descrive l’attività come «uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osservazione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei processi di apprendimento» (art. 1, comma 1). La nozione di cura educativa esprime questa responsabilità professionale.
Funzioni proprie del pedagogista
Il pedagogista progetta interventi educativi individualizzati e costruisce percorsi coerenti con i bisogni, le risorse e i contesti della persona. Nella prospettiva della Pedagogia della Totalità, le dimensioni cognitiva, affettiva, corporea e relazionale vengono considerate nella loro interdipendenza, evitando letture frammentarie.
Con la famiglia il pedagogista svolge consulenza educativa, aiutando i genitori a comprendere i bisogni evolutivi dei figli, a costruire strategie di risposta e a rileggere le dinamiche quotidiane. Nella scuola progetta contesti di apprendimento, coordina o supervisiona pratiche educative e favorisce il dialogo tra istituzione, famiglie e bisogni degli alunni.
Quando ansia, umore depresso o crisi relazionali incidono sulla vita quotidiana dell’adulto o dell’adolescente, il pedagogista conduce percorsi di educazione alla salute mentale sulle routine, sull’autonomia, sullo studio e sul lavoro, sulle relazioni e sul progetto di vita; la valutazione e il trattamento psicologico di quei vissuti spettano allo psicologo, con il quale il percorso può procedere in parallelo.
In ambito forense il pedagogista può svolgere consulenza tecnica con competenze pedagogiche come ausiliario del giudice o consulente di parte, entro il quesito e il mandato. Può esaminare le funzioni genitoriali osservabili, i bisogni evolutivi e i contesti educativi e, quando pertinente, svolgere colloquio e osservazione pedagogica del minore, attività distinte dall’ascolto giudiziario.
Funzioni proprie dello psicologo e dello psicoterapeuta
L’articolo 1 della Legge 56/1989 ricomprende nella professione psicologica la prevenzione, la diagnosi, l’abilitazione-riabilitazione e il sostegno in ambito psicologico; vi rientrano le valutazioni psicodiagnostiche e i test psicologici con finalità diagnostica. La diagnosi medica resta di competenza del medico; l’esercizio della psicoterapia richiede, per psicologi o medici, la specifica formazione professionale prevista dall’articolo 3 della medesima legge.
La pedagogia afferma la propria dignità esercitando con pienezza le funzioni che le appartengono e collaborando con le altre professioni quando la complessità del bisogno lo richiede.
Quando rivolgersi al pedagogista, quando allo psicologo
Una guida semplice, necessariamente semplificata come ogni guida, può aiutare chi si trova nella condizione di dover scegliere.
Ha senso rivolgersi al pedagogista quando il bisogno riguarda la dimensione educativa della vita: difficoltà scolastiche e di apprendimento, problemi di metodo di studio, disorientamento educativo dei genitori, bisogno di un progetto personalizzato per un bambino con bisogni speciali, necessità di una consulenza sulla genitorialità in fase di separazione, accompagnamento educativo in transizioni di vita, percorsi di educazione alla salute mentale quando la sofferenza psicologica incide sulla vita quotidiana, supervisione pedagogica per professionisti dell’educazione.
Ha senso rivolgersi allo psicologo quando il bisogno riguarda la valutazione e il trattamento psicologico della sofferenza emotiva: ansia, disturbi dell’umore, crisi relazionali, traumi non elaborati, disturbi del comportamento alimentare, dipendenze, difficoltà che richiedono una comprensione psicodinamica o un intervento psicoterapeutico strutturato.
Esistono poi numerose situazioni in cui le due competenze sono entrambe necessarie e si completano a vicenda. Un bambino con un disturbo specifico dell’apprendimento può aver bisogno sia di una valutazione diagnostica specialistica (per la diagnosi e la certificazione previste dalla L. 170/2010) sia di un percorso pedagogico (per la costruzione di strategie di studio personalizzate e il recupero della motivazione). Una famiglia in fase di separazione conflittuale può trarre beneficio sia dalla psicoterapia individuale o di coppia sia dalla consulenza pedagogica sulla gestione educativa dei figli. Una persona con un disturbo d’ansia può seguire una psicoterapia e, nello stesso periodo, un percorso pedagogico che la aiuti a ricostruire routine, studio o lavoro.
Lavorare insieme
Lo Studio Bellisario lo verifica ogni giorno: uno specialista in pedagogia clinica e giuridica e uno psicologo-psicoterapeuta lavorano nello stesso studio, ciascuno con il proprio sguardo, il proprio linguaggio e il proprio metodo. La persona che attraversa la porta trova un’accoglienza integrata: l’intervento più pertinente al proprio bisogno o, quando la situazione lo richiede, i due insieme.
Questa collaborazione funziona quando ciascun professionista conosce con chiarezza la propria competenza e quella dell’altro: è una tutela per la persona che si affida. La cura educativa mantiene un proprio oggetto, propri metodi e proprie responsabilità e concorre alla comprensione dei bisogni e alla salute della persona.
La domanda giusta è: quale intervento professionale è pertinente per questa persona, in questo momento della sua vita e per questo bisogno specifico? La risposta, spesso, non è una sola.
Fonti e riferimenti essenziali
Riferimenti istituzionali e normativi utilizzati per il quadro generale richiamato nell’articolo.
- Legge 15 aprile 2024, n. 55 · Normattiva · definizione e funzioni della professione di pedagogista.
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56 · Normattiva · definizione della professione di psicologo e disciplina della psicoterapia.