Consulenza tecnica di parte

Il pedagogista CTP nell’affidamento dei figli

Assistenza tecnica di parte nei procedimenti civili e minorili di affidamento, con lettura pedagogica delle relazioni familiari accanto al difensore.

Che cosa fa un pedagogista come consulente di parte

Nei procedimenti che riguardano l’affidamento dei figli, accanto al consulente d’ufficio nominato dal giudice può operare un consulente tecnico di parte, scelto dalla difesa per portare nel processo una lettura tecnica autonoma. Il pedagogista che assume questo ruolo non si sostituisce né al giudice né allo psicologo, ma offre una prospettiva propria, quella educativa, con cui leggere le relazioni familiari, i bisogni del minore e le condizioni concrete in cui la sua crescita può proseguire.

Il lavoro comprende l’analisi critica della consulenza d’ufficio depositata, la formulazione di osservazioni tecniche motivate, la partecipazione alle operazioni peritali e, quando utile, la proposta di soluzioni educative alternative o integrative rispetto a quelle prospettate. La disciplina di riferimento resta il diritto di famiglia, in particolare le norme sull’affidamento condiviso ed esclusivo di cui agli artt. 337-ter e 337-quater del codice civile, e il diritto del minore a essere ascoltato, riconosciuto dall’art. 337-octies c.c. e dall’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

Come avviene il conferimento dell’incarico

L’incarico nasce dal rapporto con il legale della parte. Dopo una prima valutazione degli atti, si definiscono l’oggetto della consulenza, i tempi e il compenso, e solo allora l’incarico viene formalizzato. Nei casi che lo consentono è possibile una lettura preliminare del fascicolo, utile al difensore per orientare la strategia prima ancora dell’eventuale nomina.

La consulenza si svolge nel rispetto del contraddittorio, in coordinamento con il consulente d’ufficio e con gli altri consulenti di parte, e resta sempre entro i confini del quesito. La postura è quella dell’accompagnamento e non del giudizio morale: si descrive il funzionamento educativo della famiglia, si distinguono i dati dalle interpretazioni e dalle proposte, e si tiene aperto l’orizzonte della trasformabilità delle relazioni.

Vedi anche: consulenza pedagogica forense, CTP nell’affidamento dei figli, valutazione delle competenze genitoriali, consulenza forense per avvocati.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra CTU e CTP?

Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) è nominato dal giudice per rispondere a un quesito; il consulente tecnico di parte (CTP) è scelto da una delle parti per assisterla, analizzare la consulenza d’ufficio e formulare osservazioni. Il pedagogista può operare in entrambi i ruoli, in ambiti distinti.

Il pedagogista può valutare le competenze genitoriali?

Sì, sotto il profilo educativo e non psicopatologico. La valutazione riguarda le capacità di accudimento, di regolazione, di lettura dei bisogni del figlio e di sostegno alla relazione con l’altro genitore. Quando emergono questioni cliniche, il pedagogista lavora accanto agli altri professionisti.

Serve incontrare il minore?

L’ascolto del minore, quando previsto e con metodologia adeguata all’età, è parte del lavoro peritale e risponde a un diritto riconosciuto dall’ordinamento. Avviene sempre con le cautele che tutelano il bambino e nel rispetto delle indicazioni del giudice.

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