Consulenza tecnica di parte

Il pedagogista CTP nell’affidamento dei figli

Assistenza tecnica di parte nei procedimenti civili e minorili di affidamento, con lettura pedagogica delle relazioni familiari accanto al difensore.

Che cosa fa un pedagogista come consulente di parte

Nei procedimenti che riguardano l’affidamento dei figli, accanto al consulente d’ufficio nominato dal giudice può operare un consulente tecnico di parte, scelto dalla difesa per portare nel processo una lettura tecnica autonoma. Il pedagogista che assume questo ruolo non si sostituisce né al giudice né allo psicologo, ma offre una prospettiva propria, quella educativa, con cui leggere le relazioni familiari, i bisogni del minore e le condizioni concrete in cui la sua crescita può proseguire.

Il lavoro comprende l’analisi della consulenza d’ufficio, la formulazione di osservazioni tecniche motivate, la partecipazione alle operazioni peritali e, quando richiesto, la prospettazione di ipotesi educative. La disciplina di riferimento comprende le norme sull’affidamento e sulla responsabilità genitoriale; l’ascolto giudiziario del minore è regolato dagli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. e resta distinto dagli eventuali colloqui pedagogici svolti entro il quesito.

Come avviene il conferimento dell’incarico

L’incarico nasce dal rapporto con il legale della parte. Dopo una prima valutazione degli atti, si definiscono l’oggetto della consulenza, i tempi e il compenso, e solo allora l’incarico viene formalizzato. Nei casi che lo consentono è possibile una lettura preliminare del fascicolo, utile al difensore per orientare la strategia prima ancora dell’eventuale nomina.

La consulenza si svolge nel rispetto del contraddittorio, in coordinamento con il consulente d’ufficio e con gli altri consulenti di parte, e resta sempre entro i confini del quesito. La postura è quella dell’accompagnamento e non del giudizio morale: si descrive il funzionamento educativo della famiglia, si distinguono i dati dalle interpretazioni e dalle proposte, e si tiene aperto l’orizzonte della trasformabilità delle relazioni.

Vedi anche: consulenza pedagogica forense, CTP nell’affidamento dei figli, valutazione pedagogica delle funzioni genitoriali educative osservabili, consulenza forense per avvocati.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra CTU e CTP?

Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) è nominato dal giudice per rispondere a un quesito; il consulente tecnico di parte (CTP) è nominato dalla parte per partecipare al contraddittorio tecnico e formulare osservazioni. Il contributo pedagogico è possibile quando le competenze richieste sono pertinenti al quesito e al ruolo assunto.

Il pedagogista può valutare le competenze genitoriali?

Può esaminarne le dimensioni educative e relazionali: funzioni genitoriali osservabili, organizzazione della cura educativa, comunicazione, bisogni evolutivi, risorse e criticità. Non formula diagnosi psicologiche o psichiatriche e non svolge valutazioni sanitarie.

Serve incontrare il minore?

Dipende dal quesito e dalle indicazioni del giudice. Il colloquio e l’osservazione pedagogica, quando pertinenti, sono distinti dall’ascolto giudiziario disciplinato dagli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. e non costituiscono un’intervista investigativa o una valutazione psicodiagnostica.

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