Perché questo studio
La professione di pedagogista è oggi una professione legislativamente ordinata, definita dalla legge 15 aprile 2024, n. 55 come quella dello specialista dei processi educativi che opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, ed è tuttavia una professione che il discorso pubblico, e talvolta lo stesso circuito giudiziario, conosce meno di quanto la sua storia normativa richiederebbe. Quando un esposto o una notizia di reato ipotizza l'esercizio abusivo della professione di medico o di psicologo a carico di un pedagogista, la qualificazione giuridica dei fatti dipende in misura decisiva dalla conoscenza di un quadro normativo che si è stratificato fra il 2013 e il 2024 e che disegna, per la professione pedagogica, un perimetro di legittimità preciso, comprensivo anche dei servizi sociosanitari e della salute. Questo studio raccoglie e ordina quel quadro, insieme alla giurisprudenza di legittimità sull'art. 348 del codice penale e alle fonti dottrinali pertinenti, con un intento documentale e non difensivo, che include l'esame delle pronunce sfavorevoli a figure professionali contigue e delle ragioni per cui esse non si trasferiscono automaticamente al pedagogista, fermo restando il perimetro che anche il pedagogista è tenuto a rispettare.
Una precisazione preliminare è dovuta. L'art. 348 c.p., come riscritto dall'art. 12 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, punisce chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ed è una norma penale in bianco, che si riempie di contenuto attraverso le leggi professionali di settore. La giurisprudenza lo ribadisce con costanza, da ultimo osservando che il precetto si salda con le norme extrapenali che determinano le professioni protette (Cass. pen., Sez. II, 7 marzo 2017, n. 16566, Rv. 269508). Ne discende che la risposta alle tre questioni poste in apertura non può essere cercata nelle consuetudini o nelle percezioni diffuse, ma soltanto nelle disposizioni che definiscono, da un lato, la professione pedagogica e, dall'altro, le professioni sanitarie e psicologiche.
Il criterio dirimente: l'atto compiuto, non la condizione del destinatario
La tesi centrale di questo studio, che le sezioni successive documentano fonte per fonte, può essere formulata così.
Il pedagogista può esercitare la propria attività anche in contesti sanitari, sociosanitari e della salute, in regime di dipendenza come in libera professione, e può intervenire nei confronti di persone sane, fragili, disabili o portatrici di diagnosi cliniche. La liceità dell'intervento non dipende dalla presenza o dall'assenza di una patologia nella persona, ma dalla natura dell'atto professionale concretamente svolto.
Non è la condizione clinica del destinatario a qualificare giuridicamente la prestazione; è l'oggetto dell'attività compiuta dal professionista. Questa proposizione non riproduce il testo di una singola norma né una massima giurisprudenziale consolidata, ma costituisce il criterio sistematico che emerge dal coordinamento delle disposizioni professionali esaminate nelle sezioni che seguono.
Il pedagogista non formula diagnosi psicologiche o mediche, non prescrive terapie, non esercita la psicoterapia, non compie atti di riabilitazione sanitaria riservati. Osserva e valuta i bisogni educativi, progetta interventi pedagogici, sostiene i processi di apprendimento, autonomia, responsabilità, relazione, inclusione e partecipazione, opera sulla dimensione familiare, sociale, formativa e progettuale della vita della persona. La condizione clinica non assorbe l'intera identità del soggetto né elimina i suoi bisogni educativi, sicché una persona affetta da depressione, psicosi, autismo, disabilità o dipendenza può essere contemporaneamente destinataria di cure sanitarie e di un distinto intervento pedagogico, i quali differiscono per oggetto, finalità, metodo, strumenti e responsabilità professionale.
La precisazione ha un corollario che merita di essere reso esplicito. Affermare che il pedagogista può lavorare dentro l'ambito sanitario non significa affermare che egli diventi, per questo, professionista sanitario, così come un assistente sociale, un insegnante ospedaliero, un mediatore culturale o un avvocato possono operare in una struttura sanitaria senza esercitare la medicina. La coesistenza di funzioni diverse dentro il medesimo luogo di cura è un dato ordinario dell'organizzazione dei servizi, che la stessa giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto, come si vedrà più avanti.
Il fondamento legislativo
Il percorso normativo che conduce all'attuale assetto si apre con la legge 14 gennaio 2013, n. 4, che ha disciplinato le professioni non organizzate in ordini o collegi e ha rappresentato, per oltre un decennio, la cornice di legittimità dell'esercizio professionale del pedagogista, oggi superata per questa figura dall'ordinamento ordinistico ma tuttora rilevante per ricostruire la continuità storica della professione.
La prima sistemazione organica è venuta dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 594-601. Il comma 594 individua gli ambiti in cui operano l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, dall'educativo e formativo allo scolastico, dal socio-assistenziale al giudiziario, e il comma 595 attribuisce la qualifica di pedagogista con laurea magistrale nelle classi LM-50, LM-57, LM-85 e LM-93, qualificandolo come professionista di livello apicale, corrispondente al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche. Il comma 596 tiene distinto l'educatore professionale socio-sanitario, figura di area sanitaria disciplinata dal decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520, a conferma del fatto che il legislatore conosce e mantiene la differenza fra la funzione educativa sanitario-riabilitativa e la funzione pedagogica socioeducativa.
Il passaggio decisivo per la questione qui esaminata è l'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha integrato il comma 594 inserendo, dopo il riferimento all'ambito socio-assistenziale, le parole «nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi». La disposizione apre espressamente il campo della salute alla competenza pedagogica, delimitandola agli aspetti socioeducativi e senza trasformarla in competenza sanitaria. È la formula, ripetuta poi in tutti i testi successivi, che fissa insieme la legittimazione e il limite.
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto all'art. 33-bis misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute, demandandone l'attuazione a un decreto interministeriale. Il decreto del Ministero della Salute, adottato d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca il 27 ottobre 2021, ha quindi stabilito che l'educatore professionale socio-pedagogico opera, limitatamente agli aspetti socioeducativi, nei servizi socio-assistenziali e nei servizi e presidi socio-sanitari e della salute, individuando il tratto specifico della figura nella dimensione pedagogica, declinata nelle sue forme sociali rispetto alla marginalità, alla disabilità e alla devianza, con riferimento ad apprendimenti estrinseci all'ambito patologico e riabilitativo e con esclusione di ogni sovrapposizione con le attività tipiche o riservate alle professioni sanitarie. Per il pedagogista questa fonte non attribuisce funzioni ulteriori, ma dimostra sul piano normativo che all'interno dei servizi della salute esiste un'area pedagogica autonoma, distinta da quella sanitaria e da essa non assorbita.
La legge 15 aprile 2024, n. 55 ha infine dato alla professione l'assetto ordinistico. L'art. 1 definisce il pedagogista come lo specialista dei processi educativi che esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità, precisando che l'attività professionale comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi del bambino e dell'adulto. Lo stesso articolo colloca l'attività, fra gli altri, nel comparto socio-sanitario, limitatamente agli aspetti socio-educativi, e stabilisce che la professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato, il che risolve in radice l'equivoco secondo cui la presenza pedagogica nell'area della salute sarebbe ammessa soltanto dentro un rapporto di dipendenza da una struttura.
Il quadro si completa con un dato di sistema proveniente dalla contrattazione collettiva. Il CCNL del Comparto Sanità relativo al triennio 2022-2024, sottoscritto il 27 ottobre 2025, ha istituito all'art. 15, nel ruolo tecnico dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, il profilo di educatore professionale socio-pedagogico, richiamando espressamente il decreto interministeriale del 27 ottobre 2021 e tenendolo distinto dall'educatore professionale socio-sanitario di cui al D.M. 520/1998. La collocazione nel ruolo tecnico, anziché in quello sanitario, dimostra che una funzione pedagogico-educativa può essere stabilmente esercitata all'interno del Servizio sanitario nazionale rimanendo distinta dalle professioni sanitarie, che è esattamente la struttura logica della tesi qui sostenuta.
Il confine con la professione di psicologo
La delimitazione più delicata riguarda il rapporto con la legge 18 febbraio 1989, n. 56. L'art. 1 stabilisce che la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, mentre l'art. 3 riserva l'esercizio della psicoterapia agli psicologi e ai medici in possesso della prescritta specializzazione. Dal 2018, inoltre, la professione di psicologo è ricompresa fra le professioni sanitarie per effetto dell'art. 9 della legge n. 3 del 2018.
Su questo terreno occorre evitare un errore speculare a quello che lo studio intende correggere. Sarebbe giuridicamente insufficiente sostenere che allo psicologo siano riservati soltanto i test o particolari tecniche standardizzate, e che dunque il pedagogista sia legittimato per il solo fatto di non impiegarli. La giurisprudenza di legittimità ha interpretato le attività riservate in chiave teleologica, guardando alla finalità perseguita più che allo strumento impiegato. Si è ritenuto che costituisca esercizio abusivo il dialogo condotto da un pranoterapeuta per diagnosticare problematiche psicologiche all'origine dei disturbi lamentati (Cass. pen., Sez. III, 2004, n. 17702, Rv. 228472), che il semplice colloquio possa integrare uno strumento psicologico quando ha per finalità la conoscenza dei processi mentali dell'interlocutore secondo schemi e teorie delle scienze psicologiche (Cass. pen., Sez. VI, 2011, n. 14408, Rv. 249895), che l'attività di chi conduce colloqui per diagnosticare e trattare problematiche psicologiche integri il reato anche quando viene denominata counseling (Cass. pen., 21 aprile 2016, n. 16562), che rilevino le consulenze per problemi caratteriali sostenute da percorsi terapeutici, sedute e pratiche ipnotiche (Cass. pen., Sez. II, 2017, n. 16566, Rv. 269508) e che integri il reato qualunque attività che, a prescindere dall'impiego di una metodologia propria della professione, abbia come presupposto la diagnosi di disturbi psichici e come obiettivo la loro cura (Cass. pen., Sez. VI, 2017, n. 39339, Rv. 271083).
La formulazione corretta della posizione del pedagogista è dunque la seguente. Il pedagogista non fonda il proprio intervento su test psicodiagnostici, su categorie nosografiche o su metodi diretti alla diagnosi e al trattamento psicologico, perché utilizza strumenti pedagogici coerenti con l'osservazione dei processi educativi, con la valutazione dei bisogni educativi e con la progettazione degli interventi, che sono le funzioni attribuitegli dall'art. 1 della legge n. 55 del 2024. La distinzione, tuttavia, non dipende soltanto dal nome assegnato agli strumenti, poiché devono essere considerati l'oggetto dell'osservazione, la finalità dell'intervento, il metodo adottato, il linguaggio professionale impiegato, il contratto con l'utente e gli esiti concretamente perseguiti. Un colloquio non è, per propria natura, esclusivamente psicologico, potendo essere medico, sociale, educativo, giuridico, orientativo o pedagogico; diviene psicodiagnostico o psicoterapeutico quando è condotto secondo categorie, finalità e procedimenti propri di quelle attività riservate. Il pedagogista che compisse atti sostanzialmente orientati a diagnosticare o curare disturbi psichici risponderebbe dell'art. 348 c.p. quale che fosse l'etichetta apposta alla prestazione, perché la riserva legale tutela l'affidamento dell'utente e non si aggira con le denominazioni. La legittimazione del pedagogista non riposa sull'assenza di test, ma sull'esistenza di un oggetto, di una finalità, di metodi e di strumenti autenticamente pedagogici, che la legge oggi definisce.
La persona con patologia non è sottratta all'intervento pedagogico
Nessuna disposizione dell'ordinamento stabilisce che il pedagogista possa lavorare soltanto con persone sane, e una conclusione del genere sarebbe incompatibile con l'intero sistema dei servizi educativi, sociali e sociosanitari, nei quali pedagogisti ed educatori operano quotidianamente con persone disabili, autistiche, dipendenti, detenute, anziane, affette da demenza o portatrici di sofferenza psichica, per espressa previsione delle norme richiamate nella sezione precedente. La legge delimita gli atti professionali, non divide gli esseri umani in categorie assegnate in esclusiva alle singole professioni. La stessa persona può essere seguita dal medico per la terapia farmacologica, dallo psicologo per la valutazione o il sostegno psicologico, dal fisioterapista per la riabilitazione motoria, dall'assistente sociale per l'accesso ai servizi e dal pedagogista per l'autonomia, la vita familiare, l'apprendimento, la relazione, il progetto di vita e l'inclusione, secondo il modello dell'équipe multiprofessionale che le norme sull'integrazione sociosanitaria presuppongono.
Il prospetto che segue riepiloga i profili professionali che convivono nell'area della salute e la natura delle rispettive attività.
| Profilo | Natura professionale | Attività nei servizi della salute |
|---|---|---|
| Psicologo | Professione sanitaria (art. 9, L. 3/2018) | Attività psicologiche previste dall'art. 1 della L. 56/1989 |
| Psicoterapeuta | Medico o psicologo con specializzazione | Psicoterapia (art. 3, L. 56/1989) |
| Educatore professionale socio-sanitario | Professione sanitaria della riabilitazione (D.M. 520/1998) | Progetti educativi e riabilitativi nell'ambito del progetto terapeutico d'équipe |
| Educatore professionale socio-pedagogico | Professione educativa (L. 205/2017; L. 55/2024) | Aspetti socioeducativi, anche nei servizi e presidi socio-sanitari e della salute (comma 517, L. 145/2018; D.I. 27.10.2021; art. 15 CCNL Sanità 2022-2024) |
| Pedagogista | Professione pedagogica ordinata, di livello apicale (L. 55/2024) | Consulenza, coordinamento, supervisione, progettazione e intervento pedagogico, anche in ambito socio-sanitario per gli aspetti socio-educativi (art. 1, L. 55/2024) |
Il D.M. 520/1998, che definisce l'educatore professionale socio-sanitario come operatore che attua progetti educativi e riabilitativi nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, non va utilizzato per estendere le competenze del pedagogista, ma per dimostrare che il legislatore sa distinguere l'educazione sanitario-riabilitativa dall'intervento pedagogico socioeducativo, e che la seconda funzione non è una duplicazione abusiva della prima.
La giurisprudenza
Il quadro giurisprudenziale si apre con la pronuncia che governa l'intera materia. Le Sezioni Unite penali, con la sentenza 15 dicembre 2011 (dep. 23 marzo 2012), n. 11545, hanno stabilito che integra il reato di cui all'art. 348 c.p. non solo il compimento senza titolo di atti attribuiti in via esclusiva a una professione, ma anche il compimento di atti che, pur non riservati singolarmente, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, quando l'attività sia svolta con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. Il principio ha una duplice valenza per il pedagogista, poiché da un lato estende la tutela penale oltre gli atti formalmente riservati, dall'altro conferma che il giudizio si fonda sull'analisi degli atti concretamente compiuti e delle apparenze create, non sulla qualifica del destinatario né sull'ambiente in cui la prestazione avviene.
Sul versante amministrativo, il Consiglio di Stato, Sez. III, 14 settembre 2021, n. 6292, pronunciandosi sull'impiego degli educatori professionali socio-pedagogici nei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali della Regione Piemonte, ha riconosciuto la legittimità dello svolgimento di servizi esclusivamente socioeducativi presso le strutture socio-sanitarie e della salute, dando atto che i pedagogisti concorrono agli standard organizzativi di tali strutture. La pronuncia non attribuisce alle figure pedagogiche atti sanitari, e il suo valore sta precisamente nel riconoscimento della coesistenza, all'interno della medesima struttura, di funzioni sanitarie e di funzioni socioeducative distinte.
Nella giurisprudenza di merito si segnala una pronuncia che ha affrontato in modo diretto la posizione del pedagogista rispetto all'art. 348 c.p. Il Tribunale di Lanciano, con sentenza 5 ottobre 2017, n. 427 (giudice Belli), ha giudicato un pedagogista, specializzato in pedagogia clinica e in pedagogia giuridica, imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 348 c.p. per avere, secondo l'accusa, esercitato abusivamente le professioni di medico e di psicologo clinico attraverso la pubblicizzazione di un'attività di esperto in psicopedagogia e lo svolgimento di colloqui presso il proprio studio. L'istruttoria dibattimentale ha dato esito opposto alla prospettazione accusatoria, poiché i testimoni escussi hanno riferito che il professionista non aveva compiuto alcuna diagnosi medica o psicologica né prescritto farmaci, e che li aveva anzi indirizzati verso lo specialista psicologo o verso il medico di base quando erano emerse possibili implicazioni di carattere medico o psicologico. Il giudice ha osservato che l'imputato si era limitato a fornire ascolto, invitando al dialogo le persone che si erano rivolte a lui per problematiche di carattere personale, educativo o relazionale, e, richiamati i principi delle Sezioni Unite n. 11545/2012 e della sentenza n. 16566/2017 in tema di attività riservate agli psicologi, ha pronunciato assoluzione, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., perché il fatto non sussiste. Il testo integrale della sentenza è pubblicato, in copia, sul sito dell'A.N.I.Ped. ed è liberamente consultabile.
Due cautele metodologiche accompagnano la lettura di questa pronuncia. La prima è che si tratta di una decisione di merito, resa su una fattispecie concreta, che non può essere presentata come precedente generale per cui ogni attività autodefinita pedagogica sarebbe lecita; il suo interesse sta nel metodo, poiché il giudice ha distinto l'ascolto, il dialogo e l'accompagnamento su problematiche educative e relazionali dagli atti di diagnosi e di trattamento clinico, applicando esattamente il criterio dell'atto concretamente compiuto. La seconda è che la sentenza fu pronunciata quando, come la stessa motivazione rileva, non esisteva ancora un albo dei pedagogisti; la successiva entrata in vigore dei commi 594-601 della legge n. 205 del 2017 e poi della legge n. 55 del 2024 ha mutato il contesto, dotando la professione di una definizione legale delle proprie funzioni che all'epoca mancava e che oggi offre al giudice un parametro normativo diretto per la qualificazione degli atti.
Le decisioni sfavorevoli e il loro perimetro
Un contributo che voglia essere utile a chi giudica non può tacere le pronunce che hanno condannato figure non abilitate per attività di apparenza affine. Le sentenze richiamate nella sezione sul confine con la professione di psicologo, dal caso del pranoterapeuta a quello del counselor fino alla vicenda dei seminari di crescita personale decisa dalla sentenza n. 39339/2017, hanno colpito soggetti privi di qualsiasi statuto professionale legalmente definito, i quali svolgevano attività sostanzialmente diagnostiche o terapeutiche sotto denominazioni di copertura. Quelle decisioni non si trasferiscono automaticamente al pedagogista per ragioni che attengono alla struttura stessa dell'art. 348 c.p. quale norma penale in bianco: il pedagogista è oggi una professione legislativamente ordinata, possiede un oggetto professionale definito dalla legge, dispone di funzioni proprie di osservazione, valutazione e intervento pedagogico, opera anche nei servizi sociosanitari e della salute per espressa previsione normativa. Ciò che quelle pronunce continuano a insegnare, anche al pedagogista, è che la qualificazione giuridica segue la sostanza degli atti, sicché la professionalità pedagogica va esercitata, documentata e comunicata in modo che l'oggetto educativo dell'intervento risulti riconoscibile, nel contratto con l'utente come nel linguaggio professionale, e che ogni emersione di bisogni diagnostici o terapeutici va rimessa alle professioni sanitarie competenti.
La dottrina
La letteratura scientifica documenta da tempo la presenza della pedagogia nei contesti di cura, in una prospettiva che non attribuisce al pedagogista atti sanitari ma ne descrive la funzione educativa dentro le équipe. Nella pedagogia ospedaliera, un contributo recente pubblicato dal Journal of Health Care Education in Practice di Padova University Press ha ricostruito il ruolo del pedagogista nei reparti di neonatologia, come figura di sistema in équipe transdisciplinari a sostegno della famiglia del nato prematuro (G. Raimondo, M. Iori, Il pedagogista in Neonatologia: équipe transdisciplinari per sostenere la famiglia prematura, 2024). Sul versante della salute mentale, la tradizione inaugurata dalla riforma basagliana ha mostrato che la deistituzionalizzazione richiede la costruzione di contesti di vita capaci di restituire autonomia, relazione e progettualità, che è un compito propriamente educativo; la prospettiva della sanità educativa, che chi scrive ha sviluppato nel volume Educare la Salute Mentale (FrancoAngeli, 2025), colloca l'intervento pedagogico fra i fattori di promozione della salute mentale e di prevenzione del disagio, in dialogo e mai in sovrapposizione con le professioni sanitarie. A questa letteratura si affiancano gli studi di pedagogia speciale sull'intervento educativo nelle disabilità e nei disturbi del neurosviluppo, la pedagogia della famiglia e della genitorialità nei servizi consultoriali e la letteratura internazionale sulla recovery e sui determinanti sociali ed educativi della salute mentale, che convergono nel medesimo punto: la persona con diagnosi resta un soggetto educabile, e i suoi bisogni educativi richiedono una competenza specifica che nessuna professione sanitaria esaurisce.
Conclusioni
Le fonti esaminate consentono di formulare quattro proposizioni. Il pedagogista può lavorare in una struttura sanitaria e nell'area della salute, in forma subordinata o autonoma, senza per questo esercitare una professione sanitaria. Il pedagogista può lavorare anche con persone affette da patologie, perché la patologia non elimina i bisogni educativi, familiari, relazionali, sociali e progettuali della persona. Il pedagogista non è legittimato dalla semplice assenza di test psicologici, ma dall'esistenza di un oggetto, di una finalità, di metodi e di strumenti autenticamente pedagogici, oggi definiti dalla legge. Il confine giuridicamente rilevante, di conseguenza, non passa fra persone sane e persone malate, ma fra atti pedagogici e atti medici, psicologici, psicoterapeutici o sanitari riservati.
Resta aperta, per il legislatore e per la giurisprudenza che verrà, la definizione sempre più fine di questo confine nell'esperienza concreta dei servizi, dove le professioni della cura convivono e dove la qualità dell'integrazione si misura sulla capacità di ciascuna figura di conoscere il proprio perimetro e di rispettare quello altrui. La professione pedagogica, che a quel perimetro è giunta attraverso un percorso legislativo lungo undici anni, chiede di essere giudicata, quando accade di doverla giudicare, sulla base di quel percorso e degli atti concretamente compiuti, che è poi il modo in cui ogni professione ordinata domanda di essere trattata davanti alla legge.
Studio aggiornato al 10 luglio 2026. Il contributo ha finalità documentali e informative, non costituisce parere legale sul caso concreto e va letto insieme ai testi normativi e alle pronunce integrali citati nelle fonti.
Fonti
Fonti normative. Legge 15 aprile 2024, n. 55, Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 594-601. Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 517. Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 33-bis, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Decreto interministeriale Salute-MUR 27 ottobre 2021, funzioni dell'educatore professionale socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute. Legge 18 febbraio 1989, n. 56, artt. 1 e 3. Legge 11 gennaio 2018, n. 3, artt. 9 e 12. Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520. Art. 348 c.p. CCNL Comparto Sanità 2022-2024, sottoscritto il 27 ottobre 2025, art. 15.
Fonti giurisprudenziali. Cass. pen., Sez. Un., 15 dicembre 2011 (dep. 23 marzo 2012), n. 11545. Cass. pen., Sez. III, n. 17702/2004, Rv. 228472. Cass. pen., Sez. VI, n. 14408/2011, Rv. 249895. Cass. pen., 21 aprile 2016, n. 16562. Cass. pen., Sez. II, 7 marzo 2017, n. 16566, Rv. 269508. Cass. pen., Sez. VI, 28 giugno 2017, n. 39339, Rv. 271083. Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2021, n. 6292. Trib. Lanciano, 5 ottobre 2017, n. 427 (testo integrale in copia).
Fonti dottrinali. G. Raimondo, M. Iori, Il pedagogista in Neonatologia: équipe transdisciplinari per sostenere la famiglia prematura, in Journal of Health Care Education in Practice, Padova University Press, 6(1), 2024, pp. 51-61. G.L. Bellisario, Educare la Salute Mentale, FrancoAngeli, Milano, 2025. G.L. Bellisario, Manuale di Pedagogia Forense, YouCanPrint, 2026. Sul quadro ordinamentale della professione si veda anche, in questo sito, la pagina sul riconoscimento della professione pedagogica.