Il riconoscimento della professione pedagogica
Un cammino lungo più di un decennio, che muove dalla disciplina delle professioni non organizzate e arriva agli albi e all’Ordine previsti dalla legge del 2024, e che oggi prosegue nelle aule del Senato con la petizione e con l’audizione sul disegno di legge di riforma.
Guarda l’audizione al Senato A.N.I.Ped.Il senso della paginaPerché una pagina dedicata
La professione di pedagogista ha conosciuto in pochi anni una trasformazione profonda della propria collocazione giuridica, passando da una condizione di sostanziale assenza di disciplina a un riconoscimento legislativo che ne ha definito titoli, ambiti e responsabilità. Raccogliere in un solo luogo le tappe di questo cammino risponde alla necessità di rendere leggibile un percorso che si è svolto su piani distinti, quello della produzione normativa, quello dell’iniziativa associativa e quello del confronto diretto con il legislatore. Chi voglia comprendere che cosa significhi oggi esercitare come pedagogista, e quali garanzie ciò comporti per le famiglie e per le istituzioni che vi si rivolgono, trova qui i riferimenti essenziali ordinati nella loro successione e citati nella loro forma esatta.
Le tappeUn percorso normativo che parte da lontano
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2013Legge 14 gennaio 2013, n. 4
Disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi. Alle associazioni professionali viene affidata una funzione di garanzia della qualità e della formazione continua degli iscritti.
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2017Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
Istituisce il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni e lega l’accesso al ruolo di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, dall’anno scolastico 2019/2020, alla laurea L-19 a indirizzo specifico.
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2017Legge 27 dicembre 2017, n. 205
I commi 594-601 dell’articolo 1, noti come legge Iori, danno la prima sistemazione organica alle due figure, ne fissano ambiti e titoli e qualificano il pedagogista come professionista di livello apicale.
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2018Legge 30 dicembre 2018, n. 145 · art. 1, comma 517
Integra il comma 594 della legge Iori e apre espressamente a educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista i servizi e i presidi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi. In vigore dal 1º gennaio 2019.
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2020Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 · art. 33-bis
Convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, definisce funzioni e ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute, individuando nella dimensione pedagogica il tratto specifico della figura e rinviando a un decreto interministeriale.
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2021Decreto interministeriale Salute-MUR 27 ottobre 2021
Attua l’articolo 33-bis e specifica le funzioni dell’educatore professionale socio-pedagogico nei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e della salute, fissando sul piano amministrativo il confine tra cura educativa e cura sanitaria.
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2023Petizione n. 468 al Senato della Repubblica
Presentata il 30 maggio 2023 nella XIX Legislatura, chiede la disciplina delle professioni di pedagogista scolastico ed educatore scolastico e l’istituzione del relativo albo. Verrà riconosciuta attinente al disegno di legge poi divenuto Legge 55/2024.
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2024Legge 15 aprile 2024, n. 55
Ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi. Sono istituiti l’albo dei pedagogisti e quello degli educatori professionali socio-pedagogici, ed è previsto l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. In vigore dall’8 maggio 2024.
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2025Audizione alla Camera dei Deputati · pdl C. 2303
Il 7 ottobre 2025 Gian Luca Bellisario è ascoltato dalla VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione nell’esame della proposta di legge C. 2303, recante l’introduzione della qualifica di «docente per l’inclusione»: la voce della pedagogia professionale nel dibattito parlamentare sull’inclusione scolastica. Il video dell’audizione.
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2025 · 2026Le proroghe del regime transitorio
La Legge 21 febbraio 2025, n. 15 sposta al 31 marzo 2025 il termine per la domanda di iscrizione agli albi; il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 148, lo porta al 31 marzo 2026; il decreto-legge 1º dicembre 2025, n. 200, convertito dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 25, lo fissa al 31 marzo 2027. Fino alla prima formazione degli albi l’esercizio delle professioni resta consentito anche senza domanda presentata.
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2025 · 2026Disegno di legge S. 1712
Modifiche alla legge n. 55 del 2024, in esame alla 2ª Commissione Giustizia del Senato in sede redigente per completare l’attuazione dell’Ordine. Audizione del 23 giugno 2026.
Il quadro completoLe norme che disegnano la professione
Il riconoscimento del pedagogista non riposa su un solo testo, ma su un insieme coordinato di disposizioni che si sono stratificate nel tempo. Alcune fondano direttamente le due professioni, quella del pedagogista e quella dell’educatore professionale socio-pedagogico, e ne definiscono titoli, funzioni e albi. Altre, collegate, ne delimitano gli ambiti, i servizi e i confini con le professioni sanitarie e con le altre professioni ordinistiche. Leggere le une accanto alle altre è il modo per cogliere la fisionomia giuridica della professione senza appiattirla su un unico provvedimento.
Legge 15 aprile 2024, n. 55
Reca disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, ed è in vigore dall’8 maggio 2024. Definisce il pedagogista come specialista dei processi educativi e professionista di livello apicale, corrispondente al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche, con funzioni di coordinamento, consulenza, supervisione, progettazione, gestione, verifica e valutazione degli interventi educativi rivolti alla persona, alla famiglia, ai gruppi e alla comunità. Per l’esercizio richiede una laurea magistrale o specialistica nelle classi LM-50, LM-57, LM-85 e LM-93, oltre alle lauree del previgente ordinamento in Pedagogia o Scienze dell’educazione, e l’iscrizione all’albo dei pedagogisti.
Accanto al pedagogista la legge definisce l’educatore professionale socio-pedagogico come professionista operativo di livello intermedio, istituisce due albi distinti con possibilità di doppia iscrizione e prevede l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, ente pubblico non economico vigilato dal Ministero della giustizia e articolato su base regionale. Gli iscritti sono tenuti al segreto professionale.
Le proroghe del termine di iscrizione agli albi
Il termine per la domanda di iscrizione in prima applicazione, fissato dalla legge n. 55 al 6 agosto 2024, è stato prorogato al 31 marzo 2025 dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, poi al 31 marzo 2026 dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 148, e infine al 31 marzo 2027 dal decreto-legge 1º dicembre 2025, n. 200, convertito dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 25. Fino alla prima formazione degli albi resta ferma la possibilità di esercitare le professioni anche qualora la domanda non sia stata presentata.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 · art. 1, commi 594-601
Ha dato la prima sistemazione organica alle due figure. Il comma 594 fissa gli ambiti, molto ampi, in cui operano educatore e pedagogista, dall’educativo allo scolastico, dal socio-assistenziale al socio-sanitario e della salute negli aspetti socio-educativi, fino al giudiziario, all’ambientale e allo sportivo. Il comma 595 collega l’educatore alla laurea L-19 e il pedagogista alle lauree magistrali indicate, e distingue il livello 6 del Quadro europeo, proprio dell’educatore, dal livello 7, apicale, proprio del pedagogista.
Il comma 596 tiene distinto l’educatore professionale socio-sanitario, di area sanitaria. I commi 597, 598 e 599 dettano le disposizioni transitorie, con i percorsi di qualificazione e le salvaguardie per chi già esercitava, mentre i commi 600 e 601 precisano che la qualifica non comporta di per sé un diverso inquadramento per i dipendenti pubblici e che l’attuazione avviene senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 · art. 1, comma 517
Modifica il comma 594 della legge n. 205 del 2017 inserendo il riferimento espresso ai servizi e presidi socio-sanitari e della salute, sempre però con il limite degli aspetti socio-educativi. Rafforza la legittimità della presenza di educatore e pedagogista in quell’area, senza trasformarli in professioni sanitarie e senza consentire sconfinamenti nella diagnosi clinica, nella psicoterapia o nella riabilitazione sanitaria.
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 · art. 33-bis, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126
L’articolo 33-bis, inserito nel testo coordinato in sede di conversione del cosiddetto Decreto Agosto, reca misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute. Riconosce che il tratto specifico dell’educatore professionale socio-pedagogico in questi presidi è la dimensione pedagogica, declinata nelle sue forme sociali rispetto alla marginalità, alla disabilità e alla devianza, e affida a un decreto interministeriale la definizione delle relative funzioni, negli aspetti socio-educativi e in collaborazione con le altre figure. La funzione resta pedagogica, educativa, relazionale e progettuale, e non si converte in atto sanitario, riabilitativo o psicoterapeutico.
Decreto interministeriale Salute-MUR 27 ottobre 2021
Attua l’articolo 33-bis e specifica le funzioni dell’educatore professionale socio-pedagogico nei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e della salute, ribadendo il limite degli aspetti socio-educativi. Precisa che tali funzioni riguardano apprendimenti estrinseci all’ambito patologico e riabilitativo e non si sovrappongono alle attività tipiche o riservate alle professioni sanitarie, fissando così sul piano amministrativo il confine fra la cura educativa e la cura sanitaria.
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
Istituisce il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni e disciplina l’accesso al ruolo di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, per il quale richiede, dall’anno scolastico 2019/2020, la laurea L-19 a indirizzo specifico oppure la laurea in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione di sessanta crediti.
Legge 8 novembre 2021, n. 163 · come modificata dalla Legge 55/2024
La legge n. 55 del 2024 vi inserisce l’articolo 1-bis, per cui l’esame finale delle lauree magistrali nelle classi LM-50, LM-57, LM-85 e LM-93, e delle corrispondenti lauree del previgente ordinamento in Pedagogia o Scienze dell’educazione, abilita all’esercizio della professione di pedagogista.
Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
Definisce l’apprendimento formale, non formale e informale e l’apprendimento permanente come l’attività intrapresa nelle varie fasi della vita per accrescere conoscenze e competenze. Sostiene l’idea, propria della professione, che l’educazione attraversa tutti i contesti dell’esistenza e non si esaurisce nella scuola.
Legge 8 novembre 2000, n. 328
Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali. Non definisce la professione, ma costituisce il contesto istituzionale entro cui molte funzioni educative e pedagogiche trovano collocazione nei servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità.
Legge 14 gennaio 2013, n. 4
Disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi ed escludeva dal proprio campo le attività riservate alle professioni sanitarie o ordinistiche. Per pedagogista ed educatore resta un riferimento storico e di sistema, oggi superato, per queste due figure, dall’ordinamento ordinistico della legge n. 55 del 2024.
Decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520
Definisce l’educatore professionale sanitario, operatore dell’area sanitaria e riabilitativa che agisce entro un progetto terapeutico elaborato da un’équipe multidisciplinare. Serve a tenere distinta questa figura dall’educatore professionale socio-pedagogico, che opera nell’area educativa e socio-educativa, una distinzione che la stessa legge n. 205 del 2017 fissa con chiarezza.
Un filo attraversa l’intero quadro, ed è la formula, ripetuta nei testi, che ammette il pedagogista e l’educatore nei servizi della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi.
La professione pedagogica trova così piena legittimità accanto alle professioni sanitarie e psicologiche, con le quali collabora senza confondersi e senza assumerne gli atti riservati. È in questa misura che la cura educativa conserva la propria autonomia e il proprio statuto.
Il versante sanitarioDal riconoscimento normativo all’inquadramento contrattuale
Accanto alle norme che fondano e delimitano la professione corre un versante meno visibile ma decisivo per chi lavora nei servizi: quello dello stato giuridico e della contrattazione collettiva nella sanità pubblica, dove il riconoscimento scritto nelle leggi diventa inquadramento, organico e retribuzione. Tre passaggi ne segnano la traiettoria.
Legge 11 gennaio 2018, n. 3 · art. 5
Attua l’articolo 3-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e istituisce l’area delle professioni sociosanitarie, alla quale afferiscono in prima applicazione i profili di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. È il primo contenitore ordinamentale che avvicina le professioni sociali ed educative al Servizio sanitario nazionale.
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 · art. 34, comma 9-ter
Convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituisce il ruolo sociosanitario nello stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, che si aggiunge come quinto ruolo a quelli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo previsti dal d.P.R. n. 761 del 1979, e vi colloca il personale dei profili di assistente sociale, sociologo e operatore socio-sanitario, in attuazione dell’articolo 5 della legge n. 3 del 2018.
CCNL Comparto Sanità 2019-2021 · sottoscritto il 2 novembre 2022
Il contratto ridisegna l’ordinamento professionale del comparto per aree e, con la dichiarazione congiunta n. 7, impegna le parti a verificare ulteriori profili professionali da collocare nelle aree, indicando espressamente, a titolo esemplificativo, quello di educatore socio-pedagogico. È il primo ingresso della figura nel lessico della contrattazione collettiva della sanità pubblica, il punto in cui il riconoscimento legislativo comincia a farsi organico e inquadramento.
Il versante contrattuale è il tratto ancora in costruzione del percorso. Il comma 517, l’articolo 33-bis e il decreto interministeriale del 2021 hanno stabilito che educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista operano nei presidi della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; la definizione dei profili nelle aree del comparto, affidata alle sessioni negoziali, è il passaggio che tradurrà quella legittimazione in dotazioni organiche stabili. Per una professione che intende la salute anche come esito educativo, è qui che si misura la distanza fra il diritto scritto e i servizi reali.
Iniziativa al SenatoLa petizione n. 468
Il lavoro normativo non si esaurisce nei testi approvati, poiché vive anche delle iniziative che ne sollecitano l’avanzamento. Nella XIX Legislatura ho sottoscritto, insieme a Maria Giovanna Mauro, presidente nazionale dell’AIPED, e ad Andrea Rossi, presidente nazionale del M.I.L.L.E., la petizione n. 468 presentata al Senato della Repubblica, con la quale abbiamo chiesto disposizioni in materia di disciplina delle professioni di pedagogista scolastico ed educatore scolastico e l’istituzione del relativo albo professionale. La petizione è stata riconosciuta attinente al disegno di legge che è poi divenuto la Legge 55/2024, e ne è stato proposto l’assorbimento nel procedimento, a riprova che la voce delle associazioni professionali ha trovato ascolto nel luogo dove la disciplina della professione viene scritta.
La riforma in corsoIl DDL S. 1712 e l’audizione alla Commissione Giustizia
La riforma del 2024 ha lasciato aperti alcuni nodi applicativi, tanto che il termine per l’iscrizione agli albi è stato prorogato tre volte, da ultimo al 31 marzo 2027, e il legislatore ha inteso rispondere con un nuovo intervento. Il disegno di legge S. 1712, recante modifiche alla legge n. 55 del 2024 in materia di disciplina delle professioni pedagogiche ed educative, è stato presentato al Senato il 6 novembre 2025 e assegnato alla 2ª Commissione Giustizia il 9 dicembre dello stesso anno. Il testo nasce dal lavoro congiunto di dodici associazioni di rappresentanza, tra cui A.N.I.Ped., e mira a rendere operativo il quadro introdotto dalla legge del 2024, intervenendo sulle procedure di iscrizione agli albi, sulla regolamentazione della fase commissariale e delle elezioni, sul ruolo dei consigli d’albo regionali e nazionale e sul riconoscimento delle funzioni e delle attività riservate. La discussione si è aperta presso la Commissione Giustizia in sede redigente, e proprio in quella sede sono stato ascoltato il 23 giugno 2026, dove ho potuto esporre le ragioni di chi esercita la professione sul campo, nelle aule di tribunale come nei servizi educativi, e indicare i punti su cui la riforma può essere resa più aderente alla realtà professionale. L’intervento è documentato nella registrazione integrale dei lavori, raccolta nella sezione video del sito insieme al collegamento alla web tv del Senato.
Approfondimenti collegati
La funzione del pedagogista nei procedimenti giudiziari è trattata negli articoli sulla pedagogia forense e sul pedagogista in tribunale come CTU e CTP. La distinzione di competenze rispetto ad altre figure è chiarita nell’articolo su pedagogista e psicologo. I documenti istituzionali e le posizioni dell’associazione sono raccolti nella pagina A.N.I.Ped. e tra i documenti. I profili giuridici dell’esercizio professionale in ambito sanitario e sociosanitario, con la giurisprudenza sull’art. 348 c.p., sono esaminati nello studio tecnico-giuridico sul pedagogista nei servizi della salute.
La posta in giocoIl senso di un impegno
Riconoscere una professione non equivale ad attribuirle un timbro e un albo, poiché significa stabilire che esiste un sapere specifico, dotato di un proprio metodo e di una propria responsabilità, al quale le persone possono affidarsi con la garanzia che chi lo esercita risponde a regole verificabili. Per la pedagogia clinica e giuridica questo riconoscimento è la condizione perché la cura educativa venga trattata per ciò che è, una funzione che incide sulla salute, sui legami familiari e sui percorsi di crescita, e non un’attività accessoria. Il cammino descritto in questa pagina non è concluso, e proprio per questo continua a richiedere presenza nelle sedi dove le regole si scrivono. La direzione resta quella di una professione che chiede di essere giudicata per la qualità di ciò che produce, e che a questa qualità intende rispondere senza ambiguità di confine con le discipline contigue.