Una professione più antica del suo riconoscimento
Il pedagogista esisteva molto prima che una legge ne scrivesse il nome. Nei servizi educativi e nei consultori, nelle scuole e nei tribunali, accanto alle famiglie e dentro le istituzioni, il sapere pedagogico ha accompagnato per decenni la vita delle persone senza che l’ordinamento italiano gli riconoscesse una veste giuridica compiuta, con il paradosso di una professione diffusa nella realtà e quasi invisibile nel diritto.
Il percorso del riconoscimento si è compiuto in tre atti. Il primo è la legge 14 gennaio 2013, n. 4, che ha dato una cornice alle professioni non organizzate in ordini o collegi e ha affidato alle associazioni professionali il compito di qualificare i propri iscritti attraverso la formazione permanente, il codice deontologico e l’attestazione: una stagione che ha chiesto alle rappresentanze di fare, in forma volontaria, ciò che lo Stato non faceva ancora. Il secondo atto è la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che per la prima volta ha definito la qualifica. Il terzo è la legge 15 aprile 2024, n. 55, che ha trasformato la qualifica in ordinamento.
La qualifica: che cosa dice la legge 205/2017
La sede è singolare, perché la definizione dell’identità professionale del pedagogista abita i commi da 594 a 601 dell’articolo 1 di una legge di bilancio; e tuttavia proprio lì la Repubblica ha scritto chi sia questo professionista: lo specialista di livello apicale dei processi educativi e formativi, collocato al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche, la cui formazione passa per le lauree magistrali in Programmazione e gestione dei servizi educativi (LM-50), Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57), Scienze pedagogiche (LM-85) e Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (LM-93), oltre che per i titoli equipollenti e per quelli del previgente ordinamento.
Accanto al pedagogista la stessa legge ha definito l’educatore professionale socio-pedagogico, formato nella laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione (L-19) e collocato al livello 6 del medesimo Quadro: una filiera unica con due gradini, nella quale la differenza non è di dignità ma di funzione, perché al pedagogista competono in via caratteristica la progettazione, il coordinamento, la supervisione, la ricerca, la formazione degli operatori e la consulenza, mentre all’educatore compete quell’intervento educativo diretto che di tale regia è il braccio quotidiano.
Gli ambiti riconosciuti disegnano una mappa larga quanto la vita: educativo e formativo, scolastico, socio-assistenziale limitatamente agli aspetti socio-educativi, della genitorialità e della famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e motorio, dell’integrazione e della cooperazione internazionale. Una mappa che dice una cosa precisa: ovunque un processo educativo chieda di essere letto, progettato e accompagnato, lì questa figura ha titolo per stare.
La svolta del 2024: l’ordine e gli albi
La legge 15 aprile 2024, n. 55 compie il passaggio che la qualifica lasciava a metà: istituisce l’ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e i relativi albi, quello dei pedagogisti e quello degli educatori professionali socio-pedagogici, con gli organi, la deontologia e la disciplina che di un ordine sono la sostanza, e demanda ai decreti attuativi le regole del loro funzionamento.
Che cosa significhi, per una professione, diventare ordinata si comprende guardando a chi la norma protegge per primo: non il professionista, ma la persona che dei processi educativi è destinataria. L’albo dice al cittadino chi possiede i titoli per esercitare, il codice deontologico indica a quali doveri quel professionista risponde, la disciplina offre un luogo dove la violazione dei doveri ha conseguenze; e la protezione del titolo, con il presidio che l’ordinamento penale riserva all’esercizio abusivo delle professioni, chiude il cerchio di una tutela che è insieme del pubblico e della categoria. Per chi opera nei servizi della salute, poi, i profili giuridici dell’esercizio meritano una trattazione propria, che queste pagine dedicano loro in un approfondimento specifico.
Il regime transitorio: chi può iscriversi oggi
Un assetto che nasce non può azzerare la storia di chi il campo lo ha costruito. Per questo la legge prevede un regime transitorio che consente l’iscrizione all’albo a chi possiede i requisiti della legge 205/2017, a chi esercitava la professione alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e a chi risulta iscritto a un’associazione professionale ai sensi della legge 4/2013, secondo termini e modalità che i decreti attuativi sono chiamati a definire. È il riconoscimento, insieme giuridico e morale, del lavoro compiuto nella lunga stagione precedente, quando la qualificazione era affidata alla serietà volontaria delle associazioni e dei singoli; ed è la ragione per cui quella stagione non va raccontata come un vuoto, ma come la fondazione sulla quale l’edificio ordinistico oggi appoggia.
I confini che l’ordinamento conferma
Il primo confine è interno alla filiera: pedagogista ed educatore professionale socio-pedagogico non sono la stessa figura a due velocità, bensì due professioni distinte dentro la stessa scienza, con livelli formativi e responsabilità differenti; confonderle impoverisce entrambe, perché priva l’una della propria regia e l’altra della propria concretezza.
Il secondo confine guarda alle professioni della salute. Il pedagogista non è uno psicologo né un medico, non formula diagnosi cliniche né pratica psicoterapie: la sua è cura educativa, non cura terapeutica, e la differenza non è di grado ma di statuto, perché diverso è l’oggetto, diverso il metodo, diversa la domanda alla quale ciascuna professione risponde. Chi voglia attraversare questa distinzione nelle sue conseguenze pratiche trova in queste pagine un contributo dedicato al confronto tra pedagogista e psicologo.
Il terzo confine è quello che la professione custodisce dentro il proprio sguardo: il rifiuto di patologizzare la differenza. Ciò che l’albo ora protegge non è soltanto un titolo, ma una postura: leggere la persona come trasformabile, tenere aperto lo scarto fra ciò che è dato e ciò che può essere ripreso in mano, non consegnare mai nessuno alla propria etichetta.
Le questioni aperte
Sarebbe ingenuo raccontare la legge 55/2024 come un compimento. L’attuazione è affidata a decreti che devono ancora dispiegare i loro effetti; in Parlamento giace un disegno di legge di modifica, il n. 1712, segno che il testo è materia viva; e già nel maggio 2023 una petizione al Senato, la n. 468 della XIX legislatura, aveva posto all’attenzione delle istituzioni i nodi della professione. Alle rappresentanze spetta in questa fase un compito di presidio: accompagnare l’attuazione, vigilare sui perimetri, difendere la coerenza fra ciò che la legge promette e ciò che gli atti amministrativi realizzano. L’ordinamento, come ogni cosa educativa, non è un possesso ma un processo.
Chi è, dunque, il pedagogista oggi
È il professionista di livello apicale dei processi educativi e formativi lungo l’intero arco della vita: formato nelle aule magistrali dell’università, qualificato dalla legge 205/2017, ordinato dalla legge 55/2024, tenuto a una deontologia e iscritto, o in cammino verso l’iscrizione, a un albo che ne custodisce il titolo. Ma la definizione giuridica, per quanto attesa, non esaurisce l’identità: il pedagogista è il professionista che porta nei luoghi della vita uno sguardo che nessun’altra disciplina porta allo stesso modo, quello della pedagogia come scienza autonoma della cura educativa, per il quale la persona viene prima del problema e la trasformabilità prima della diagnosi. La legge gli ha dato un nome e una casa; sta ora alla professione abitarla in modo che chiunque vi bussi, una famiglia, una scuola, un tribunale, un servizio, vi trovi non un titolo ma una cura. È la parte che nessuna norma può scrivere, ed è la sola che renda le norme necessarie.