Una professione più antica del suo riconoscimento

Il pedagogista esisteva molto prima che una legge ne scrivesse il nome. Nei servizi educativi e nei consultori, nelle scuole e nei tribunali, accanto alle famiglie e dentro le istituzioni, il sapere pedagogico ha accompagnato per decenni la vita delle persone senza che l’ordinamento italiano gli riconoscesse una veste giuridica compiuta, con il paradosso di una professione diffusa nella realtà e quasi invisibile nel diritto.

Il percorso del riconoscimento si è compiuto in tre atti. Il primo è la legge 14 gennaio 2013, n. 4, che ha dato una cornice alle professioni non organizzate in ordini o collegi e ha affidato alle associazioni professionali il compito di qualificare i propri iscritti attraverso la formazione permanente, il codice deontologico e l’attestazione: una stagione che ha chiesto alle rappresentanze di fare, in forma volontaria, ciò che lo Stato non faceva ancora. Il secondo atto è la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che per la prima volta ha definito la qualifica. Il terzo è la legge 15 aprile 2024, n. 55, che ha trasformato la qualifica in ordinamento.

La qualifica: che cosa dice la legge 205/2017

La sede è singolare, perché la definizione dell’identità professionale del pedagogista abita i commi da 594 a 601 dell’articolo 1 di una legge di bilancio; e tuttavia proprio lì la Repubblica ha scritto chi sia questo professionista: lo specialista di livello apicale dei processi educativi e formativi, collocato al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche, la cui formazione passa per le lauree magistrali in Programmazione e gestione dei servizi educativi (LM-50), Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57), Scienze pedagogiche (LM-85) e Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (LM-93), oltre che per i titoli equipollenti e per quelli del previgente ordinamento.

Accanto al pedagogista la stessa legge ha definito l’educatore professionale socio-pedagogico, formato nella laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione (L-19) e collocato al livello 6 del medesimo Quadro: una filiera unica con due gradini, nella quale la differenza non è di dignità ma di funzione, perché al pedagogista competono in via caratteristica la progettazione, il coordinamento, la supervisione, la ricerca, la formazione degli operatori e la consulenza, mentre all’educatore compete quell’intervento educativo diretto che di tale regia è il braccio quotidiano.

Gli ambiti riconosciuti disegnano una mappa larga quanto la vita: educativo e formativo, scolastico, socio-assistenziale limitatamente agli aspetti socio-educativi, della genitorialità e della famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e motorio, dell’integrazione e della cooperazione internazionale. Una mappa che dice una cosa precisa: ovunque un processo educativo chieda di essere letto, progettato e accompagnato, lì questa figura ha titolo per stare.

La svolta del 2024: l’ordine e gli albi

La legge 15 aprile 2024, n. 55 istituisce l’ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative, l’Albo dei pedagogisti e l’Albo degli educatori professionali socio-pedagogici. La prima formazione degli albi è affidata a commissari nominati dai presidenti dei tribunali dei capoluoghi regionali; l’istituzione e il funzionamento dell’Ordine richiedono inoltre il decreto del Ministro della giustizia previsto dall’articolo 6. Questa fase non è ancora conclusa ed è interessata dal disegno di legge S. 1712, tuttora all’esame del Senato.

Che cosa significhi, per una professione, diventare ordinata si comprende guardando a chi la norma protegge per primo: non il professionista, ma la persona che dei processi educativi è destinataria. A regime, l’albo consentirà al cittadino di verificare chi possiede i requisiti per esercitare, mentre il codice deontologico indicherà a quali doveri quel professionista risponde, la disciplina offre un luogo dove la violazione dei doveri ha conseguenze; e la protezione del titolo, con il presidio che l’ordinamento penale riserva all’esercizio abusivo delle professioni, chiude il cerchio di una tutela che è insieme del pubblico e della categoria. Per chi opera nei servizi della salute, poi, i profili giuridici dell’esercizio meritano una trattazione propria, che queste pagine dedicano loro in un approfondimento specifico.

Il regime transitorio: chi può iscriversi oggi

In prima applicazione, l’articolo 11 della Legge 55/2024 individua categorie e requisiti specifici per l’iscrizione agli albi. Il termine per presentare la domanda è stato prorogato al 31 marzo 2027. L’appartenenza a un’associazione professionale non costituisce, da sola, un titolo automatico di iscrizione: la posizione individuale deve essere valutata dal commissario territorialmente competente sulla base della domanda e dei requisiti normativi applicabili. Gli albi di prima formazione non sono ancora definitivi e la presentazione della domanda non equivale a un’iscrizione già perfezionata.

I confini che l’ordinamento conferma

Il primo confine è interno alla filiera: pedagogista ed educatore professionale socio-pedagogico non sono la stessa figura a due velocità, bensì due professioni distinte dentro la stessa scienza, con livelli formativi e responsabilità differenti; confonderle impoverisce entrambe, perché priva l’una della propria regia e l’altra della propria concretezza.

Il secondo confine guarda alle professioni della salute. Il pedagogista non è uno psicologo né un medico, non formula diagnosi cliniche né pratica psicoterapie: la sua è cura educativa, non cura terapeutica, e la differenza non è di grado ma di statuto, perché diverso è l’oggetto, diverso il metodo, diversa la domanda alla quale ciascuna professione risponde. Chi voglia attraversare questa distinzione nelle sue conseguenze pratiche trova in queste pagine un contributo dedicato al confronto tra pedagogista e psicologo.

Il terzo confine è quello che la professione custodisce dentro il proprio sguardo: il rifiuto di patologizzare la differenza. Ciò che l’albo ora protegge non è soltanto un titolo, ma una postura: leggere la persona come trasformabile, tenere aperto lo scarto fra ciò che è dato e ciò che può essere ripreso in mano, non consegnare mai nessuno alla propria etichetta.

Le questioni aperte

La Legge 55/2024 è vigente, ma la prima attuazione non è ancora conclusa. Gli albi non sono definitivamente formati, il termine delle domande è stato prorogato al 31 marzo 2027 e le prime elezioni dei consigli territoriali e del Consiglio nazionale non si sono ancora svolte. Il disegno di legge S. 1712, ancora in esame presso il Senato, interviene per rivedere e completare la disciplina della prima attuazione, compresa l’organizzazione delle prime elezioni; le sue disposizioni non possono però essere presentate come diritto vigente prima dell’approvazione definitiva. In questa fase le rappresentanze professionali sono chiamate ad accompagnare l’attuazione, vigilare sui perimetri e sostenere i professionisti nel passaggio dal precedente assetto non ordinistico alla piena operatività dell’Ordine.

Chi è, dunque, il pedagogista oggi

Il pedagogista è il professionista di livello apicale dei processi educativi e formativi lungo l’intero arco della vita, definito dalla Legge 205/2017 e disciplinato dalla Legge 55/2024. Durante la prima attuazione, la posizione individuale rispetto all’Albo dipende dalla domanda, dai requisiti applicabili e dalle determinazioni del commissario competente; gli albi e gli organi dell’Ordine non sono ancora giunti alla piena operatività. La definizione giuridica non esaurisce l’identità professionale: il pedagogista porta nei contesti di vita lo sguardo della pedagogia come scienza autonoma della cura educativa, nel rispetto dei confini con le altre professioni e senza anticipare gli effetti di un ordinamento ancora in fase di costituzione.

Testo integrale in PDF

Scarica la versione PDF dell’articolo

Scarica PDF